Il preavviso di ipoteca non deve indicare l'immobile su cui sarà iscritta la garanzia

Il preavviso di ipoteca non deve indicare l'immobile su cui sara' iscritta la garanzia

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione 11, Sentenza del 19.11.2025 dep. il  18/3/2026, n. 1222/2026

Composizione

Pres. Cusani – Est. Leone

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  001 IN GENERE

 

Riscossione esattoriale - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Contenuto informativo-sollecitatorio - Indicazione del credito - Necessità - Individuazione degli immobili - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di riscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l’indicazione del credito tributario e non anche quella dell’immobile su cui l’agente della riscossione procederà all’iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l’individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 17/9/2025, n. 25456 (Rv. 676522 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 22/11/2021, n. 36000 (Rv. 663043 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2026

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