La corte costituzionale sugli irap negli studi professionali associati

La corte costituzionale sugli irap negli studi professionali associati

Massima

 

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Irap -Presupposto - Esercizio associato di professione liberale – Definizione – Conseguenze.

 

Con la sentenza n. 153 dell’8 luglio 2026 (depositata il 24 luglio 2026), la Corte Costituzionale ha affermato che la norma che esclude l’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali, se l’attività professionale che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti. La Consulta ha chiarito che il testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell’equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici, richiede che la professione sia esercitata «in forma associata». Sulla base, dunque, di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, la disposizione va interpretata nel senso che, quando l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione e non al soggetto collettivo. In tale ipotesi l’IRAP non trova applicazione, anche se l’associazione esaurisce la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario. La pronuncia ha sottolineato che l’imposta viene in rilievo soltanto quando si verifica una «spersonalizzazione» dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all’associazione. L’onere di dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio «in forma associata» della professione grava sull’amministrazione finanziaria. Qualora, all’interno della medesima associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma associata, non è assoggettato a IRAP il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», purché sia adeguatamente separato da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale.

Testo

 

Riferimenti Giurisprudenziali

 

 

 

 

 

 

 

Il testo della decisione è reperibile al seguente link:
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/153

 

 

 

Cass., SS UU civili, sentenza n 7371 del 2016
Cass., SSUU civili, sentenza n.7291 del 2016
Cass., Sezione tributaria, sentenza n. 15203 del 2019
Cass., Sezione tributaria, sentenza n. 3622 del 2019
Cass. Sezione tributaria, ordinanze n. 30873 del 2019
Cass. Sezione tributaria ordinanza n. 26848 del 2017
Cass, Sezione tributaria, ordinanza n. 13129 del 2022
Cass, Sezione tributaria, ordinanza n. 39578 del 2021

 

Rif. normativi

Legge 30/12/2021, n. 234, art. 1 comma 8

Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, art. 5, comma .3, lett. c)

Dati sentenza

Corte Costituzionale, Sentenza n. 153/2026, Udienza Pubblica del 8/7/2026; Deposito del 24/7/2026.

                                                                                           Redattore: Cons. Pietro MOLINO

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