L`illegittimità dell'accesso domiciliare fiscale determina l'illegittimità dell'atto impositivo

Cass., sez. trib., 1° aprile 2026, n. 8031; Cass., sez. trib., 11 settembre 2025, n. 25049; Cass., sez. trib., 6 ottobre 2020, n. 21411; Cass., sez. trib., 12 aprile 2019, n. 10275

Art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Cass., sez. trib., sent. 30 aprile 2026, n.11872 – Pres Giudicepietro – Est. Lume

Massima

La Suprema Corte torna ad occuparsi di accertamenti eseguiti (nella specie, a fini IVA) dall`Amministrazione finanziaria mediante accessi a locali posti nella disponibilità del contribuente.

Nell`affrontare il tema, la sentenza in commento sottolinea la diversa disciplina dettata dai primi due commi dell`art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nell`ipotesi di accesso a locali ad uso promiscuo (cioè a dire ad ambienti contestualmente adoperati per la vita familiare e per l`attività professionale), per l`attività di accertamento è necessaria (ma, al contempo, sufficiente) la mera autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Nel caso di accesso puramente domiciliare, invece, detta autorizzazione deve essere giustificata dall`esistenza di gravi indizi di violazione di norme fiscali: e, in sede di impugnativa dell`atto impositivo fondato su documenti acquisiti all`esito dell`accesso, il giudice tributario è tenuto a verificare la correttezza in diritto del provvedimento autorizzatorio, quanto alla sua motivazione e quanto alla effettiva sussistenza di elementi di valenza indiziaria.

Il riscontro dell`assenza dei presupposti così individuati per l`accesso dell`A.F. si riverbera sulla utilizzabilità delle risultanze istruttorie acquisite e cagiona quindi l`illegittimità dell`atto impositivo su di esse fondate.

Applicando gli enunciati princìpi alla vicenda esaminata, il giudice di legittimità rileva come la mera indicazione della sede legale della ditta individuale presso l`abitazione del contribuente non basti a dimostrare l`uso professionale dei locali, in specie quando l`attività imprenditoriale (nel caso, di piastrellista) non esiga necessariamente un luogo fisico per il suo esercizio.

Ricondotta la fattispecie nell`àmbito dell`accesso domiciliare, la Suprema Corte, nel cassare la decisione del giudice di merito, evidenzia come i gravi indizi non possano essere integrati da un generico programma di controllo del settore economico di appartenenza del contribuente né dall`indicazione di una omissione dichiarativa irrilevante in base al regime scelto dal contribuente.

Richiedendo una effettiva e concreta ricorrenza di gravi indizi di violazioni fiscali, la pronuncia in commento rafforza le garanzie del contribuente in relazione a verifiche particolarmente invasive, in quanto direttamente incidenti sulla inviolabilità del domicilio tutelata dall`art. 14 della Costituzione.

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