L'archiviazione del procedimento penale non incide sul raddoppio dei termini per l'accertamento conseguente alla denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Estinzione del reato - Archiviazione della denuncia - Irrilevanza - Fondamento.

 

 

Il raddoppio dei termini di accertamento è legato alla gravità della violazione che si manifesta con l`inoltro della denuncia penale, in esito ad una positiva delibazione sulla sussistenza degli estremi di reato, e non all`esito del procedimento penale che ne scaturisce. Non si configura pertanto la decadenza per gli atti impositivi notificati entro il termine raddoppiato, pur se successivamente all`archiviazione in sede penale sulla denuncia presentata dall`Amministrazione finanziaria.

 

 

La Corte di Cassazione ha affermato che lo scopo del raddoppio dei termini è quello di far sì che, in presenza di una violazione tributaria particolarmente grave, tale da integrare una fattispecie di reato, l`amministrazione finanziaria abbia un tempo maggiore per svolgere il procedimento di accertamento del debito fiscale. Pertanto, una volta che si sono integrati i presupposti per il raddoppio del termine di accertamento previsti dalla norma, viene in gioco il principio della efficienza e del buon andamento dell`azione amministrativa, di cui all`art. 97, comma 2, Cost., che fa sì che l`ufficio deputato all`emissione dell`avviso di accertamento debba poter contare su un preciso e determinato termine di decadenza per effettuare la ripresa fiscale. Di conseguenza, il termine raddoppiato (rispetto a quello ordinario) per la notifica dell`avviso di accertamento resta tale e non subisce modifiche alla sua durata conseguenti all`esito del procedimento penale.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass., Sez. Trib., Sentenza del 15/09/2022, n. 27250

Rif. normativi

Art. 43, DPR 29/09/1973, n. 600

Art. 331 c.p.p.

           

Dati sentenza

Cass., Sez. Trib., Sentenza n.  16726 del 17 marzo 2026, dep. 28 maggio 2026

                                                                                              Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla

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