Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili è insufficiente la quotazione omi

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza n. 697 del 12/1/2026. pubblicata il 28/2/2026

Composizione

Pres. e Rel. Diliso.

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

 

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IMU - Avviso di accertamento - Valore degli immobili - Motivazione - Quotazioni OMI - Insufficienza.

 

Massima

In tema di IMU, l’avviso di accertamento della maggiore Iimposta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore degli immobili facendo riferimento alle quotazioni OMI poiché queste non indicano congruamente il valore venale in comune commercio dei beni, che dev’essere determinato attraverso i parametri previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, come la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Rif. normativi

Art. 5 del d.lgs. n. 504/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22804 del 2024 (VEDI).

Anno pubbl.

2026.

 

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