L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento

Massima

 

 

 

 

Sentenza del 21.2.2025 n. 2357 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 34

Composizione

Presidente Dr. Guiducci Riccardo

Relatore Dr. Saverio Galasso

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   061 CARTELLE

 

Cartella di pagamento – Assenza di atti impositivi presupposti – Obbligo di motivazione – Modalità.

Massima

La cartella di pagamento che non segue un atto impositivo notificato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo; tuttavia, qualora la cartella di pagamento sia emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni atteso che il contribuente è già a conoscenza del loro contenuto.

Rif. normativi

DPR n. 600/1973 art. 36 bis – DPR n. 633/1972 art. 54 bis

 

 

Conformità

Cass. sent. n. 15889/2024

Anno pubb.

2025

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