Per l'esenzione dalla TASI l'ente religioso deve dimostrare che l'attività svolta nell'immobile è priva dei caratteri della commercialità

Massima

 

 

Sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1223  del 2025  (dep. 20/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovani  (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Tributi locali - TASI – Esenzione  – Enti religiosi -  Presupposti – Attività scolastica  – Carattere commerciale

 

Massima

In tema di TASI, l’ente religioso ai fini dell’esenzione dal versamento dell’imposta deve dimostrare non solo il suo diretto coinvolgimento, ma anche l’assenza di commercialità dell’attività scolastica svolta nell’immobile di sua proprietà, che ricorre solo se l’insegnamento venga effettuato a titolo gratuito o per un corrispettivo simbolico. (In motivazione la Corte ha affermato che il carattere imprenditoriale sussiste quando i ricavi sono tendenzialmente idonei a perseguire il pareggio di bilancio e a remunerare i fattori produttivi, essendo irrilevante il movente soggettivo o la finalità religiosa del gestore).

 

Rif. normativi

Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30/12/1992, n. 504

Art. 13, D. L. 6/12/2011, n. 201

Artt. 8 e 9 D. Lgs. 14/03/2011, n. 23

Art. 91-bis, D.L. 24.01.2012, n. 1

Art. 16, lettera a), Legge 20/05/1985 n. 222

Art. 73, comma 1, lett. c), DPR 22/12/1986, n. 917

Conformità

Arg. ex Cass., Sez. 5, Ordinanza del 15/03/2019 n. 7415

Anno pubb.

2025

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies