Notifica postale all'"assente": necessario l'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 14/1/2026, n. 1161

Composizione

Pres. A. Montagna – Rel. S. Napolitano

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   007 NOTIFICA

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - In genere.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2°, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982     

Art. 14 del d.P.R. n. 600/1973           

Art. 2 del d.l. n. 35/2005       

 l. n. 80/2005

Art. 24 Cost.

Art. 111, comma 2°, Cost.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 10012 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 34346 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 36562 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 26593 del 2024 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies