Condizioni per qualificare l'attività di produzione di energia elettrica quale attività connessa all'attività agricola

Massima

 

  • Sentenza del 16/02/2026, n. 31 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia

Composizione

  • Pres. Salvà
  • Rel. Lombardini

 

 178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -  498 REDDITO AGRARIO - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -REDDITI FONDIARI -REDDITO AGRARIO - IN GENERE

Titoletto

Reddito agrario – Sfruttamento di corso d’acqua - Produzione di energia elettrica – Attività connessa ad attività agricola – Configurazione – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di IRPEF, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e in particolare di energia idroelettrica mediante lo sfruttamento di un corso d’acqua, non rientra tra le attività connesse a quella agricola, in mancanza di una espressa e letterale previsione normativa in tal senso, né può qualificarsi come attività agricola ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2135 cod. civ., ove difetti la prova della concreta destinazione dell’energia prodotta allo svolgimento di attività agricole, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera insistenza del corso d’acqua sul fondo dell’impresa agricola.

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 32
  • Cod. civ., art. 2135

Conformità

  • Cass. civ., Sez. 5, 18/02/2025, n. 4164

Anno pubb.

  • 2026

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