L'esonero dalla tassa automobilistica provinciale di trento per i veicoli green si applica solo agli autoveicoli immatricolati per la prima volta

Massima

 

 

  • Sentenza del 16/02/2026, n. 26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

Composizione

  • Pres. De Benedetto
  • Rel. De Benedetto

 

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 605 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI TASSE AUTOMOBILISTICHE - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

 

Autoveicoli alimentati a idrogeno o ibridi - Tassa automobilistica provinciale di Trento – Esonero dal pagamento per i primi cinque anni – Applicabilità ai soli autoveicoli nuovi – Sussistenza.

Massima

L’agevolazione di cui all’art. 4, comma 6-ter della legge Prov. Trento 11/9/1998, n. 10, che esonera per i primi cinque anni dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica, si applica ai soli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta e non anche a quelli immatricolati per la prima volta in Italia ma già precedentemente immatricolati in altri Stati.

Rif. Normativi

  • Legge Prov. Trento 11/9/1998, n. 10, art. 4 comma 6-ter

Conformità

  • Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

2026

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