Indebita compensazione: cumulo di presupposti per l'applicazione del regime sanzionatorio dei crediti inesistenti in luogo dei non spettanti

Massima

 

 

 

  • Sentenza del 12/03/2025, n. 700 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

  • Pres. Antonioli
  • Rel. Antonioli

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

 

Crediti o eccedenze di imposta - Compensazione - Regime sanzionatorio - Necessaria distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante” - Criteri discretivi - Conseguenze.

Massima

In tema di indebita compensazione di crediti o eccedenze d’imposta, il più grave regime sanzionatorio previsto per i crediti inesistenti si applica, in luogo di quello relativo ai crediti non spettanti, solo quando il credito derivi da una artificiosa rappresentazione o risulti comunque privo dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ovvero, pur sorto, sia già estinto al momento del suo utilizzo, e la sua inesistenza non sia rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali dell’Amministrazione finanziaria, dovendo altrimenti il credito qualificarsi come non spettante.

Rif. Normativi

  • D.lgs. 18/12/1997 n. 471, art. 13
  • D.lgs. 18/12/1997 n. 471, art. 17

Correlate

  • Cass. civ., Sez. U, n. 34452 del 11/12/2023

Anno pubb.

  • 2025

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