Credito d'imposta per redditi prodotti in Argentina e limiti convenzionali alla detrazione: prevalenza della disciplina pattizia sull'art.165, comma 10, TUIR

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Massima

 

 

In tema di credito per le imposte pagate all`estero, ai sensi dell`art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il limite convenzionale previsto dall`art. 165, comma 10, trova applicazione esclusivamente quando la convenzione contro le doppie imposizioni contenga una specifica e ulteriore restrizione all`ammontare del credito d`imposta riconoscibile nello Stato di residenza; ne consegue che, in assenza di una siffatta limitazione, prevale la disciplina convenzionale di cui agli artt. 75 e 169 del TUIR e all`art. 117 Cost., restando operante il solo limite ordinario che commisura la detrazione alla quota dell`imposta italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all`estero e il reddito complessivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integralmente applicabile l`art. 24 della Convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 18 giugno 1982, n. 387, rilevando che tale disposizione non introduce alcuna limitazione specifica all`ammontare del credito d`imposta detraibile in Italia per i redditi assoggettati a imposizione in Argentina, salvo il limite generale della quota di imposta italiana afferente al reddito estero).

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