Formazione 4.0 e onere della prova: quando il credito diventa inesistente.

Massima

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Potenzia - Sezione 1, Sentenza del 5/1/2026, n. 1

Composizione

Pres. rel. F.E. Cervina

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

CREDITO Di IMPOSTA   -Credito d' imposta -  "Formazione 4.0 " elementi costitutivi - onere della  prova a carico del contribuente.

Massima

Il credito d’imposta “Formazione 4.0” è inesistente quando manchi la prova, che grava sul contribuente, dell’effettivo svolgimento di attività formative riconducibili alle tecnologie abilitanti previste dalla normativa con la conseguenza che, in tal caso, è legittimo il recupero del credito senza obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Rif. normativi

Art. 1, commi 46-56, della l. n. 205/2017

Art. 1, commi 78-81, della l. n. 145/2018

Rif. Giurisprudenziali

Corte giustizia secondo grado del Piemonte, n. 287 del 2024 (VEDI)

Cass. SU n. 34419 del 2023 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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