Tassazione della pensione integrativa prima e dopo il 2007

Massima

 

 

 

Sentenza del 15.5.2025, dep. 21.8.2025, n. 5228/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14.

Composizione

Pres. Est. Greco

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   368 IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

 

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite dalla l. n. 421 del 1992 - Montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 - Regime tributario vigente a tale data - Applicabilità - Sistema di tassazione agevolata ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 - Applicabilità "ratione temporis" – Esclusione - Fattispecie.

 

 

Massima

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data, sicché per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi è inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d. lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 01/01/2007. (Fattispecie di rigetto di una domanda di rimborso relativa al trattamento fiscale della pensione integrativa, avanzata da contribuente sottoposto alla gestione speciale istituita presso l’INPS, soppressa dal 1 gennaio 1999).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 23 com. 7

Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 11 com. 6

Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64

Legge 23/10/1992 num. 421

Rif. giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022 (Rv. 665283 - 01)

 

Vedi:

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6242 del 09/03/2025 (Rv. 674421 - 01)

 

Anno pubb.

2025

 

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies