La cancellazione della società determina la legittimazione esclusiva del liquidatore

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del 16/10/2025, n. 253

 

Composizione

Pres. Materi Pasquale, Rel. Palma Amerigo

 

159 SOCIETA’   050 SCIOGLIMENTO - IN GENERE

SOCIETA’ - DI CAPITALI - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE -

 

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci.

Massima

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale ed è, di conseguenza, legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2°, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e della validità degli atti del contenzioso.

Rif. normativi

Art. 2495 c.c.

Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 1, 27/6/2023, n. 18310, Rv. 668300 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

 

 

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