Processo tributario: l'onere di provare i fatti costitutivi incombe sempre sull'amministrazione

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 3, Sentenza del 13/10/2025, n. 1827

Composizione

Presidente De Lecce, rel. L. Amantonico

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - Principio dell'onere della prova - Applicabilità anche al processo tributario – Motivazione dell’accertamento - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Massima

Il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, prescinde dal grado di esaustività della motivazione che una parte faccia a suo favore, cosicché, per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla motivazione dell’atto di accertamento.

Rif. normativi

Art. 2697 c.c. 

Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 37157 del 2021 (VEDI)

Cass. n. 955 del 2016 (VEDI)

Cass. n. 29063 del 2022 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025

 

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