Indice
Processo tributario: l'onere di provare i fatti costitutivi incombe sempre sull'amministrazione
Massima
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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce - Sezione 3, Sentenza del 13/10/2025, n. 1827 |
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Composizione |
Presidente De Lecce, rel. L. Amantonico |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - Principio dell'onere della prova - Applicabilità anche al processo tributario – Motivazione dell’accertamento - Elementi di prova a proprio favore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. |
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Massima |
Il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, prescinde dal grado di esaustività della motivazione che una parte faccia a suo favore, cosicché, per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla motivazione dell’atto di accertamento. |
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Rif. normativi |
Art. 2697 c.c. Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 37157 del 2021 (VEDI) Cass. n. 955 del 2016 (VEDI) Cass. n. 29063 del 2022 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |