Notifica dell'atto impositivo e onere del contribuente di comunicare il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio

Notifica dell'atto impositivo e onere del contribuente di comunicare il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio

Massima

 

 

  • Sentenza del 12/01/2026, dep. 16/01/2026, n. 8/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, Sez. 1

Composizione

  • Pres. Gambardella
  • Rel. Ghedini

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

 

Atto impositivo – Destinatario che non ha comunicato la variazione del domicilio - Notifica presso la residenza anagrafica risultante dai registri anagrafici – Legittimità – Sussistenza.

Massima

In tema di notificazione degli atti impositivi, è legittima la notificazione eseguita dall’Amministrazione finanziaria presso la residenza del contribuente risultante dai registri anagrafici, atteso che, ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’efficacia delle variazioni del domicilio fiscale nei confronti dell’ente impositore è subordinata alla loro conoscibilità secondo le modalità previste dalla legge. Ne consegue che grava sul contribuente l’onere di comunicare tempestivamente il trasferimento della propria residenza o del proprio domicilio, non potendo egli opporre all’Amministrazione l’ignoranza della variazione non ritualmente resa conoscibile, né dedurre l’invalidità della notifica validamente effettuata presso l’indirizzo risultante dagli archivi anagrafici e fiscali.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60
  • Cod. proc. civ., art. 140

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, ord. 14/09/2025, n. 25168
  • Cass. civ., Sez. 5., ord. 08/09/2025, n. 24745

Anno pubb.

  • 2026

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