Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973: giurisdizione del g.o. sulle controversie relative agli atti esecutivi

Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973: giurisdizione del g.o. sulle controversie relative agli atti esecutivi

Massima

 

 

 

  • Sentenza del 12/01/2026, dep. 16/01/2026, n. 8/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, Sez. 1

Composizione

  • Pres. Gambardella
  • Rel. Ghedini

 

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 – Impugnazione – Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.

Massima

In tema di riscossione coattiva mediante pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie aventi ad oggetto atti dell’esecuzione forzata tributaria già compiuti, poiché la norma esclude espressamente dalla giurisdizione tributaria le controversie concernenti l’esecuzione successiva alla notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti della riscossione equiparati. Ne consegue che il riparto di giurisdizione va individuato in base alla natura esecutiva dell’atto impugnato e non in ragione della natura tributaria o non tributaria del credito azionato, né della causa petendi prospettata dal debitore, trovando il principio applicazione anche quando la domanda sia formulata come opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, azione di accertamento negativo del credito, domanda di ripetizione d’indebito o azione di accertamento dell’invalidità dell’esecuzione, purché risulti diretta a contestare un atto dell’espropriazione forzata già intrapresa.

Rif. Normativi

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 72-bis
  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 2

Conformi

  • Cass. civ., S.U., ord. 27/10/2016, n. 21690
  • Cass. civ., S.U., ord. 16/08/2025, n. 23355

Anno pubb.

  • 2026

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