Indice
Plusvalenza da realizzo infragruppo: requisiti per l'applicazione della pex
Plusvalenza da realizzo infragruppo: requisiti per l'applicazione della pex
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - |
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Ires – Liquidazione di società partecipata infragruppo - Plusvalenza – Participation exemption (PEX) – Condizioni - Individuazione. |
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Massima |
In tema di IRES, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze da partecipazione (c.d. participation exemption), disciplinato dagli artt. 87 e 89 del d.P.R. n. 917 del 1986, con riferimento alla plusvalenza realizzata mediante distribuzione dell’attivo conseguente alla liquidazione di una società partecipata estera infragruppo, il contribuente è tenuto a dimostrare, sin dall’inizio del possesso della partecipazione e con riguardo a ciascun periodo d’imposta rilevante, la sussistenza del requisito della non localizzazione della partecipata in Stati o territori a fiscalità privilegiata, attraverso la verifica del superamento dell’Effective Tax Rate Test (ETR) e del Nominal Tax Rate Test (NTR) di cui all’art. 47-bis del d.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che il beneficio fiscale non può essere riconosciuto sulla base della sola situazione esistente al momento della liquidazione o del realizzo della plusvalenza, essendo invece necessaria la prova della continuità del requisito per l’intero periodo di possesso fiscalmente rilevante. |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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