Detrazione iva e accertamento induttivo: escluso il riconoscimento automatico dei costi

Detrazione iva e accertamento induttivo: escluso il riconoscimento automatico dei costi

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Matera - Sezione 1, Sentenza del 22/5/2026 dep. il 8/6/2026, n. 179.

Composizione

Pres. rel. G. Sabbato

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  379 ACCERTAMENTO INDUTTIVO

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Ricostruzione induttiva dei ricavi in sede di verifica fiscale - Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali - Mancata tenuta della contabilità obbligatoria - Recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati - Costi - Deducibilità in misura forfetaria - Riconoscimento in via automatica ai fini della detraibilità IVA - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di ricostruzione induttiva dei ricavi in sede di verifica, l’accertamento dell’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e della mancata tenuta della contabilità obbligatoria - dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati - non consente il riconoscimento in via automatica, ai fini della detraibilità dell’IVA, dei costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette (per le quali sono deducibili anche in misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2005 e n. 10 del 2023), poiché sono diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed è onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi sono riferibili a operazioni imponibili esistenti.

Rif. normativi

Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 18904/2018 (VEDI)

Cass. n. 1020/2016 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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