Appello tributario: i nuovi documenti sono ammissibili se indispensabili alla decisione

Appello tributario: i nuovi documenti sono ammissibili se indispensabili alla decisione

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 2, Sentenza del  18/5/2026, dep. il 27.05.2026  n. 116

Composizione

Presidente rel. P. Materi

 


177 TRIBUTI (IN GENERALE)   378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - Produzione di nuovi documenti  Indispensabilità – Art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.

Massima

Nel giudizio di appello tributario, come modificato dal d.lgs. n. 220/2023, è ammissibile la produzione di nuovi documenti quando gli stessi risultino indispensabili ai fini della decisione, ossia idonei ad eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti accolta dal primo giudice, confermandola o smentendola senza lasciare margini di dubbio.

Rif. normativi

Art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 4 del d.lgs. n. 220/2023

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 16456/2026 (VEDI)

Cass. n. 31726/2024 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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