Alloggi sociali: l' esenzione imu si presume fino a prova contraria

Alloggi sociali: l' esenzione imu si presume fino a prova contraria

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione 1, Sentenza del 15/5/2026 dep il 3/6/2026, n. 102

Composizione

Presidente rel. R. Baglioni

 


181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972  -  IMU – Alloggi sociali – Esenzione – Destinazione ad abitazione principale – Presunzione iuris tantum – Onere della prova.

Massima

Ai fini dell’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’assegnatario, una volta accertata la sussistenza delle caratteristiche tipizzate dal D.M. 22 aprile 2008, si presume iuris tantum e non richiede ulteriore prova, gravando sull’ente impositore l’onere di dimostrare la diversa destinazione dell’immobile o l’inadempimento dell’assegnatario.

Rif. normativi

Art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011

l. n. 214/2011

Art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013       

             

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 27020/2025 (VEDI)

Cass. n. 31726/2024 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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