Formazione 4.0: fatture e contabilità non bastano a dimostrare corsi mai svolti

Formazione 4.0: fatture e contabilita' non bastano a dimostrare corsi mai svolti

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Potenza - Sezione 1, Sentenza del 23/6/2026-1/7/2026, n. 392.

Composizione

Pres. F.A. Genovese, rel. V. Teora

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   001 IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Attività d’impresa - Deducibilità dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti – Credito d’imposta “Formazione 4.0” – Onere della prova – Presunzioni semplici – Insufficienza della documentazione formale.

Massima

In tema di credito d’imposta “Formazione 4.0”, ove l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’oggettiva inesistenza delle operazioni formative, incombe sul contribuente l’onere di provarne l’effettivo svolgimento, non essendo a tal fine sufficiente la regolarità formale della documentazione, delle scritture contabili e dei pagamenti.

Rif. normativi

Art. 1, commi 46-56, della l. n. 205/2017

Art. 1, commi 78-81, della l. n. 145/2018

Art. 7, comma 5-bis, del n. 546/1992

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

 

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 10336/2025 (VEDI)

Cass. n. 33915/2019 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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