Annullamento in autotutela: le spese seguono la soccombenza virtuale

Annullamento in autotutela: le spese seguono la soccombenza virtuale

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 7, Sentenza del 20/11/2025-26/11/2025, n. 20338

Composizione

Pres. S. Sbrizzi, rel. S. Di Lonardo

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Estinzione del giudizio – Annullamento dell’atto impugnato – Spese di lite – Soccombenza virtuale.

Massima

In caso di estinzione del giudizio per annullamento in autotutela dell’atto impugnato, la regolamentazione delle spese processuali va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica della fondatezza delle contrapposte posizioni, con conseguente condanna alle spese della parte che sarebbe risultata soccombente nel merito.

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 91 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost., sent. n. 274/2005 (VEDI)

Cass. n. 1230/2007 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

 

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