Intimazione di pagamento: preclusa la contestazione delle cartelle ormai definitive

Intimazione di pagamento: preclusa la contestazione delle cartelle ormai definitive

Massima
 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 28, Sentenza del 2/10/2025-4/11/2025, n. 18670

Composizione

Giudice monocratico D. Martini

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Atto tributario - Impugnabilità solo per vizi propri -  Conseguenze - Atto precedente notificato e non oggetto di autonoma impugnazione - Inammissibilità dell’impugnazione.

Massima

In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione dell’intimazione di pagamento per vizi inerenti alle cartelle di pagamento già notificate e non opposte nei termini.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 13102/2017 (CONF.)

Cass. n. 21082/2011 (VEDI)

Cass. SU n. 8069/2025 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2026

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies