Riproposizione in appello di domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado

Riproposizione in appello di domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado

Massima

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3378

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) – Celentano Roberto (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

 

Processo tributario – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni respinte nella sentenza di primo grado - Onere dell’appellante dell’espressa riproposizione in appello – Insussistenza

Massima

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo invece ipotizzabile in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte.

 

Rif. normativi

art.56 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546;

art.346 c.p.c.

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14534; Cass. civ., sez. trib., 27 marzo 2013, n. 7702

Anno pubb.

2026

 

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