Il termine di prescrizione per la riscossione dei crediti erariali è quello ordinario decennale

Il termine di prescrizione per la riscossione dei crediti erariali e' quello ordinario decennale

Massima

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1^, sentenza del 10/03/2026, pubblicata in data 14/04/2026, n. 2313

Composizione

Terrinoni Paola (Presidente) –Pannone Andrea (Relatore) – Savo Amodio Antonino (Giudice)

 

127 PRESCRIZIONE CIVILE 028 PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - 154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE 001 IN GENERE

 

 

Prescrizione e decadenza in materia civile – Termini - Computo - Prescrizione ordinaria decennale

Massima

In tema di esazione dei crediti erariali, va affermata l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., dovendosi escludere l’applicabilità del termine breve quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ.,  previsto “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, poiché il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Rif. normativi

artt. 2946 e 2948 c.c.

Conformità

Corte Costituzionale, 19 maggio 2026, n.85; Cass. civ., sez. trib., 27 luglio 2025, n. 21590; Cass. civ., sez. trib., 23 aprile 2025, n 10624; Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2025, n. 4723; Cass. civ., sez. trib., 15 giugno 2023, n. 17234

Anno pubb.

2026

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