Istanza di sospensione della riscossione ex lege n. 228 del 2012 e risposta tardiva dell'amministrazione

Istanza di sospensione della riscossione ex lege n. 228 del 2012 e risposta tardiva dell'amministrazione

Massima

 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione 11, Sentenza del 19.11.2025 dep. il  18/3/2026, n. 1222/2026

Composizione

Pres. Cusani – Est. Leone

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE   152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

 

Domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 - Mancata risposta dell’Agenzia delle entrate entro 220 giorni - Conseguenze - Annullamento di diritto del ruolo - Sospensione giudiziale o amministrativa o sub iudice - Cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria - Esclusione - Risposta tardiva dell’Amministrazione finanziaria - Ammissibilità.

Massima

In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012, in assenza di risposta dell’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2015, non determina l’annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Rif. normativi

Art. 1, comma 538, della l. n. 228/2012

Art. 1, comma 540, della l. n. 228/2012

Art. 1 del d.lgs. n. 159/2015

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/12/2024, n. 30841 (Rv. 672966 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 5/11/2019, n. 28354 (Rv. 655725 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2026

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