Credito di imposta di armatori di navi in navigazione internazionale

Credito di imposta di armatori di navi in navigazione internazionale

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 2, Sentenza del 24.11.2025 dep. il  17/3/2026, n. 904/2026

Composizione

Pres. Epicoco - Est. Di Modugno

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   515 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Credito d’imposta - Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997 - Armatore - Presupposto - Iscrizione della nave nel registro navale internazionale - Sufficienza.

Massima

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997, conv. in l. n. 30/1998, in favore degli armatori in misura corrispondente alle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti al personale impiegato a bordo di navi in navigazione commerciale, l’unico requisito richiesto è costituito l’iscrizione della nave di imbarco del personale nel registro navale internazionale, non occorrendo invece la residenza o una stabile organizzazione nel territorio italiano dell’utilizzatore della nave.

Rif. normativi

Art. 4, comma 1, del d.l. n. 457/1997

l. n. 30/1998

Rif. Giurisprudenziali

 

Anno pubbl.

2026

 

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