Indice
La donazione della sola nuda proprietà di quote sociali non beneficia della franchigia per il trasferimento d'impresa
La donazione della sola nuda proprieta' di quote sociali non beneficia della franchigia per il trasferimento d'impresa
Massima
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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Imposta di donazione - Principio di unicità dell’accertamento - Ricalcolo franchigia - Liquidazione maggiore importo - Ammissibilità. |
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Massima |
In tema di imposta sulle donazioni, il principio di unicità dell’accertamento non impedisce all’Amministrazione finanziaria di liquidare l’imposta principale nella misura effettivamente dovuta ai sensi degli artt. 55 e 57 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche nei confronti di coobbligati solidali diversi dal destinatario di un precedente avviso annullato. (In motivazione la Corte – nel ritenere legittimo l’avviso recapitato alle parti del contratto di donazione dopo l’annullamento di quello notificato al notaio rogante ed avente ad oggetto il recupero della maggior imposta di donazione per il trasferimento da genitori a figli della nuda proprietà di quote di s.r.l., a seguito di ricalcolo per esclusione della franchigia di cui all’art. 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006 - ha escluso, in tal caso, l’applicazione della predetta agevolazione, avendo la donazione ad oggetto la sola nuda proprietà di partecipazioni sociali, poiché tale trasferimento non comporta l’attribuzione dei poteri di gestione e controllo dell’impresa). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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