Il credito per imposte estere non decade per effetto dell'omessa indicazione nell'anno di maturazione

Il credito per imposte estere non decade per effetto dell'omessa indicazione nell'anno di maturazione

Massima

 

 

 

  • Sentenza del 16/04/2026, dep.  il 08/06/2026, n. 1339/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 15

Composizione

  • Pres. Secchi
  • Rel. Secchi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Irpef – Imposte pagate all’estero – Credito - Termine di decadenza - Insussistenza.

Massima

In tema di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, l’art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986, a differenza del previgente art. 15 del medesimo testo unico, non contempla alcuna previsione decadenziale correlata all’indicazione o all’esercizio del credito, limitandosi a prescriverne la determinazione con riguardo al periodo d’imposta in cui il reddito estero concorre alla formazione della base imponibile e l’imposta estera assume carattere definitivo. Ne consegue che il diritto al credito non è soggetto a decadenza per effetto della sua omessa esposizione nell’annualità di insorgenza, fermo il rispetto dei principi di competenza, autonomia e separatezza dei periodi d’imposta che governano il meccanismo di imputazione previsto dalla disposizione.

Rif. Normativi

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art.15
  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, 16/03/2026 n. 5909
  • Cass. civ., Sez. 5, 23/04/2025, n. 10642
  • Cass. civ., Sez. 5, 13/04/2025 n. 9671

Anno pubb.

  • 2026

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