Decadenza dalla rateazione: inammissibile la motivazione postuma della cartella di pagamento

Decadenza dalla rateazione: inammissibile la motivazione postuma della cartella di pagamento

Massima

 

  • Sentenza del 11/05/2026, dep.  il 21/05/2026, n. 2074/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 12

Composizione

  • Pres. Mietto
  • Rel. Garofalo

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

Cartella di pagamento – Piano di rateazione – Mancato pagamento di una rata -Decadenza - Motivazione - Integrazione successiva - Ammissibilità - Esclusione – Contenuti della motivazione – Elementi necessari - Individuazione.

Massima

In tema di cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione, la sufficienza della motivazione, ai sensi degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, deve essere valutata ex ante sulla base delle ragioni indicate nell’atto, con conseguente inammissibilità di integrazioni motivazionali formulate dall’Amministrazione finanziaria in sede contenziosa mediante l’allegazione di presupposti diversi da quelli originariamente posti a fondamento della pretesa tributaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la cartella impugnata, avendo l’Ufficio addotto, solo in giudizio, il mancato pagamento di una rata successiva e diversa da quella per la quale era stata pronunciata la decadenza dal piano di rateazione e che, invece, era stata regolarmente pagata dalla contribuente).

Rif. Normativi

  • L. 27/07/2000 n. 212, art. 7

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 11284 del 07/04/2022
  • Cass. civ., Sez. 5, n. 21875 del 29/07/2025

Anno pubb.

  • 2026

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