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Cessione di partecipazioni e plusvalenze estere: riconoscibile il credito di imposta in caso di ritenuta a titolo di imposta obbligatoria
Cessione di partecipazioni e plusvalenze estere: riconoscibile il credito di imposta in caso di ritenuta a titolo di imposta obbligatoria
Massima
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Cessione di partecipazione estera – Plusvalenza - Tassazione in Italia con ritenuta a titolo di imposta obbligatoria - Scomputo delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo - Ammissibilità. |
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Massima |
In tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere percepite direttamente da persone fisiche residenti, il credito d’imposta per i tributi assolti nello Stato della fonte, previsto dall’art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dalla pertinente convenzione contro le doppie imposizioni, compete anche qualora il reddito sia assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta obbligatoria, in assenza di una facoltà di opzione per il regime di tassazione ordinaria, non potendo il carattere necessario del prelievo sostitutivo precludere l’operatività dei meccanismi convenzionali e interni di eliminazione della doppia imposizione giuridica internazionale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la spettanza del credito d’imposta per i tributi versati in Brasile sulle plusvalenze realizzate dai ricorrenti, a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliare brasiliana, nell’ambito del meccanismo di eliminazione della doppia imposizione previsto dalla Convenzione Italia-Brasile e dall’art. 165 del TUIR). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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