Frodi iva: onere della prova e buona fede del cessionario

Frodi iva: onere della prova e buona fede del cessionario

Massima

 

 

 

Sentenza del 20.5.2026, dep. 27.5.2026, n.3360/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13

Composizione

Pres. Est. Passero

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Frode Iva - Onere della prova - Oggetto - Verifiche complesse - Diligenza esigibile - Esclusione - Fattispecie.

 

Massima

Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, la cautela che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, affinché si escluda il suo coinvolgimento anche solo per colpevole ignoranza nella frode commessa a monte, non possono consistere nell’esercizio di poteri ispettivi e nell’effettuazione di indagini investigative complesse e penetranti (quali verifiche sulle sedi effettive, accessi anagrafici o incroci di banche dati sulle posizioni dichiarative dei propri fornitori) che richiedono mezzi e tempi non nella sua disponibilità. (Fattispecie di avviso di accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di carburante in cui,  in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto la buona fede della società contribuente, evidenziando: che il carburante era stato effettivamente consegnato e commercializzato presso i punti vendita aziendali; che le società fornitrici risultavano regolarmente attive e abilitate al commercio di carburanti dalle visure camerali; che lo scambio della documentazione fiscale e dei documenti di trasporto era stato regolare; che tutti i pagamenti erano stati integralmente eseguiti mediante strumenti finanziari tracciabili diretti sui conti correnti ufficiali delle società venditrici).

Rif. normativi

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

Cod. Civ. art. 2697

Cod. Civ. art. 2729

Rif. giurisprudenziali

Cfr.:

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14102 del 21/05/2024

 

Anno pubb.

2026

 

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