Giochi d'azzardo: l'esclusione del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non elimina la soggettività passiva tributaria dell' imposta unica e non impedisce l' assoggettamento ad imposta dell' operatore privo di concessione

Giochi d'azzardo: l'esclusione del reato di esercizio abusivo di attivita' di gioco o di scommessa non elimina la soggettivita' passiva tributaria dell' imposta unica e non impedisce l' assoggettamento ad imposta dell' operatore privo di concessione

Massima

 

 

 

Sentenza del 5.5.2026, dep. 27.5.2026, n.3348/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12

Composizione

Pres. Est. Maio

 

091 GIUOCO E SCOMMESSA -  003 CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE

 

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE - Attività di raccolta di scommesse attraverso agenzie stabilite in altro Stato membro - Restrizioni imposte dalla legislazione interna - Violazione della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ex artt. 49 e 56 TFUE - Eccezioni - Fondamento – Conseguenze.

 

Massima

Nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale (CGUE 24.10.2013, C-440/12, punto 47; Id., 8.9.2009, C-42/07), gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi, con la conseguenza che, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità. (In motivazione è stato chiarito che  la disciplina nazionale si basa legittimamente su una simile valutazione, posto che l’art. 1 c. 64, l. n. 220/2010 indica, tra i propri obiettivi, «l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», sicché l’eventuale riconoscimento della natura non penalmente illecita dell'attività svolta dalla ricorrente non implica affatto la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, ma realizza ugualmente il presupposto di imposta, secondo l'art. 1, c. 66, l. n. 220/2010, in quanto, diversamente, la disciplina sarebbe irragionevole, favorendo una sorta di esenzione dei soggetti privi di concessione, come puntualmente osservato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018).

 

Rif. normativi

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1 comma 66

Decreto Legislativo, 23 dicembre 1998, n. 504, artt. 1, 3

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 49

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 56

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 51

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52

Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496 art. 1

Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496 art. 2

Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4

Rif. giurisprudenziali

 

Conf.:

Cass., Sez. U, Sentenza n. 18625 del 08/07/2024 (Rv. 671744 - 02)

 

Anno pubb.

2026

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