Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione

Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione

Massima

 

 

 

Sentenza del 7.5.2026, dep. 20.5.2026, n.3170/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

Composizione

Pres. Birritteri, Est. Capuzzi.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti - Legittimazione passiva dell'ente impositore e dell’agente della riscossione - Configurabilità - Fondamento

Massima

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.

Rif. normativi

 

Decreto Legisl.  31/12/1992 num. 546 art. 10

 

Rif. giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017

 

Anno pubb.

2026

 

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