Impianti fotovoltaici per autoconsumo: esclusione dall'accatastamento e dall'imu ai sensi della disciplina degli "imbullonati"

Impianti fotovoltaici per autoconsumo: esclusione dall'accatastamento e dall'imu ai sensi della disciplina degli "imbullonati"

Massima

 

 

  • Sentenza del 25/05/2026, dep. 12/06/2026, n. 1397/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 1

Composizione

  • Pres. Vitiello
  • Rel. Moroni

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU

 

IMU – Impianto fotovoltaico installato sul tetto – Imponibilità - Esclusione.

Massima

In tema di imposta municipale propria (IMU) e di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, l’impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo, installato sulla copertura di un capannone nel quale viene esercitata l’attività produttiva della società, non è soggetto ad autonomo accatastamento né concorre alla stima catastale dell’immobile, ove sia qualificabile come componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della l. 28 dicembre 2015, n. 208. Ne consegue che il relativo valore non può essere assoggettato a imposizione ai fini IMU, restando escluso dalla determinazione della base imponibile del tributo di cui agli artt. 1, commi 738 e ss., della l. 27 dicembre 2019, n. 160. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, c.d. “imbullonati”, esclude dalla stima catastale dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, ancorché stabilmente infissi al suolo o incorporati nell’immobile; in tale categoria rientra l’impianto fotovoltaico destinato prevalentemente all’autoconsumo dell’energia necessaria allo svolgimento dell’attività produttiva esercitata nel capannone, il quale non esprime un’autonoma capacità reddituale immobiliare né accresce il valore catastale del bene, con conseguente esclusione sia dell’obbligo di autonomo censimento catastale sia della rilevanza ai fini della determinazione dell’IMU dovuta sull’immobile cui esso accede).

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 2
  • L. 28/12/2015, n. 208, art. 1 comma 21

Conformi

  • Non si rinvengono precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026

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