La ragionevole durata del procedimento costituisce parametro di legittimità dell'accertamento tributario

La ragionevole durata del procedimento costituisce parametro di legittimita' dell'accertamento tributario

Massima

 

  • Sentenza del 26/05/2026, dep. 09/06/2026, n. 2390/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 17

Composizione

  • Pres. Caldarera
  • Rel. Renna

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE 

 

Procedimento accertativo – Eccessiva durata pari a 70 mesi – Avviso di accertamento – Illegittimità – Sussistenza.

Massima

In tema di accertamento tributario, l’esercizio del potere impositivo deve conformarsi, oltre che ai termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni d’imposta, ai principi di buona amministrazione, ragionevolezza, imparzialità e tempestività dell’azione amministrativa desumibili dagli artt. 1 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché al diritto ad una trattazione delle proprie questioni entro un termine ragionevole sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; ne consegue che l’eccessivo e ingiustificato lasso temporale intercorso tra la conclusione dell’attività istruttoria mediante acquisizione della documentazione richiesta al contribuente e la successiva notificazione dell’avviso di accertamento, ove tale inerzia si traduca in una durata irragionevole del procedimento amministrativo, determina l’illegittimità dell’atto impositivo per violazione dei principi che presidiano il corretto esercizio della funzione amministrativa e il diritto di difesa del contribuente di cui agli artt. 24 e 97 Cost. (In motivazione, la Corte – nel precisare che il procedimento tributario, pur essendo regolato da una disciplina speciale, costituisce una species del più ampio genus del procedimento amministrativo e rimane, pertanto, assoggettato ai principi generali di efficienza, economicità, proporzionalità, trasparenza e ragionevole durata dell’azione amministrativa di cui alla l. n. 241 del 1990, nonché ai principi sovraordinati derivanti dall’art. 41 CDFUE -, in applicazione di tali principi, ha ritenuto illegittima la notificazione dell’avviso di accertamento intervenuta dopo settanta mesi dalla consegna della documentazione da parte del contribuente, in assenza di attività istruttorie o di specifiche esigenze idonee a giustificare una protrazione così significativa del procedimento).

Rif. Normativi

  • Cost., art. 24
  • Cost., art. 97
  • L. 07/08/1990, n. 241, art. 1
  • L. 07/08/1990, n. 241, art. 2
  • Tratt. Internaz. 07/12/2000, art. 41

Vedi

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026

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