Il saldo negativo di cassa fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

Il saldo negativo di cassa fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

Massima

 

 

Sentenza del giorno 16 gennaio 2026, n. 49 del 2026  (dep. 19/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

 

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

 

Tributi erariali - Accertamento delle imposte sui redditi – Accertamenti e controlli - Redditi d’impresa - Rettifica in via induttiva - Condizioni - Saldo negativo di cassa - Rilevanza - Presunzione di ricavi non contabilizzati – Onere della prova contraria – Contribuente - Fattispecie

Massima

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando voci di spesa di entità superiore a quella degli introiti registrati, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo con onere della prova contraria gravante sul contribuente, che dovrà fornire puntuali giustificazioni caratterizzate dal preciso riscontro nella documentazione fiscale e bancaria oltre che nelle scritture contabili relative alle diverse poste. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che l’eventuale lacuna o frammentarietà di tale documentazione non può essere colmata mediante la produzione di una relazione giurata di stima non accompagnata da riscontro nelle scritture).

Rif. normativi

Art. 39, DPR 29/09/1973, n. 600      

 Art. 54, DPR 26/10/1972, n. 633     

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 26/03/2020, n. 7538

Anno pubb.

2026

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