L' atto costitutivo del trust sconta le imposte in misura fissa

L' atto costitutivo del trust sconta le imposte in misura fissa

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione 26, Sentenza del 20.03.2026 dep.  il 27/3/2026, n. 1045/2026

Composizione

Pres. Lupi - Est. Carra

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   502 IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE

 

Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Atto di costituzione di trust ed atto di conferimento di beni in trust - Applicazione delle imposte in misura fissa - Ragioni.

 

Massima

In tema di trust, il trasferimento del bene dal proprietario (settlor) al gestore (trustee) non determina effetti traslativi, poiché non comporta l’attribuzione stabile e definitiva al trustee, che è tenuto soltanto ad amministrare e custodire il bene, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust; pertanto, l’atto di costituzione del trust e l’atto di conferimento di beni in trust sono soggetti a tassazione in misura fissa, tanto per l’imposta di registro quanto per le imposte ipotecaria e catastale.

Rif. normativi

L. n. 364/1989

Art. 43 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1 del d.lgs. n. 347/1990

Art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 17/1/2018, n. 975 (Rv. 646913 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 17/11/2025, n. 30343 (Rv. 677043 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2026

 

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