Il termine di quarantotto mesi previsto per i rimborsi si applica anche alle ipotesi in cui l'insussistenza dell'obbligazione tributaria sopravvenga in un momento successivo al pagamento

Il termine di quarantotto mesi previsto per i rimborsi si applica anche alle ipotesi in cui l'insussistenza dell'obbligazione tributaria sopravvenga in un momento successivo al pagamento

Massima

 

Sentenza del giorno 14 gennaio 2026 n. 340 (dep. 16/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. 12

 

Composizione

Porracciolo Antonino Liberto (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Conte Mario (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  438 RIMBORSI

 

 

Tributi erariali diretti – Indebito - Rimborso - Restituzione somme non dovute –Azione di rimborso – Termini - Fattispecie

Massima

Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, attenendo non solo ad errori connessi ai versamenti, ma anche a quelli riferibili all'an o al quantum del tributo. (In motivazione la Corte ha precisato che tale termine va applicato sia alle ipotesi di pagamento ab origine non dovuto sia a quelle in cui, come nella specie, l'insussistenza dell'obbligazione tributaria e, quindi, dell'obbligo di versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento).

Rif. normativi

Art. 38, DPR 29/09/1073 n. 602       

 Art. 10, DPR 22/12/1986 n. 917

Art. 21, Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Cass., sez. V, ordinanza 1 agosto 2019, n. 20744

Cass., sez. V , sentenza  14/09/2021, n. 24650

Anno pubb.

2026

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