È ammissibile la compensazione delle spese in caso di annullamento in autotutela dell' atto impugnato

E' ammissibile la compensazione delle spese in caso di annullamento in autotutela dell' atto impugnato

Massima

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 11, Sentenza del 13/03/2026, pubbl. il 17/3/2026, n. 2140

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

 

Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell’atto impugnato in autotutela - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese di lite - Legittimità.

 

Massima

In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese ex art. 15, comma 1, d. lgs. n. 546/92, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 92 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 22/7/2025, n. 20750, Rv. 675399 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157, Rv. 669583 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026