SERVIZIO NOVITA'

martedì 01 aprile 2025 13:59

Imposta di soggiorno

 

 

 

Imposta di soggiorno

 

 

 

Obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento e onere della prova in materia di recupero dell’imposta di soggiorno

 

Tassa di soggiorno – Tributo parametrato al numero dei pernottamenti – Dati inseriti dal gestore nella piattaforma “Gecos” – Divergenza rispetto alle risultanze delle banche dati “Alloggiatiweb” e dell'Agenzia delle Entrate – Avviso di accertamento – Legittimità – Onere della prova – Individuazione.

 

L’approfondimento offre spunti di riflessione su alcune questioni recentemente affrontate dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado in ordine all’adeguatezza della motivazione degli avvisi di accertamento emessi dai Comuni per il recupero dell’imposta di soggiorno, fondati sui dati emergenti da banche dati esterne, da cui emergerebbe un maggior numero di pernottamenti rispetto a quelli comunicati all’ente impositore.

 

 

 

Il fatto

Come è noto, per effetto dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, i gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, sicché essi sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. I titolari delle strutture ricettive hanno, pertanto, assunto la qualifica di responsabili d’imposta, quale soggetti che incassano e riversano l’imposta pagata dal turista. Ne consegue che, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

L’art. 5 quinquies del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 - intitolato “Interpretazione autentica del comma 1 ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” - ha chiarito il regime di responsabilità del gestore della struttura ricettizia, stabilendo che il comma 1 ter dell'art.  4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto cd. “Rilancio” (d.l. 34/2020).

 

La questione

Alla luce del quadro normativo in questione, asseverato anche dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Sez. 5, Ordinanza n. 6187 del 7/3/2024), bisogna prendere atto di una serie di ricorsi avanzati dai gestori avverso gli avvisi di accertamento del Comune, segnatamente di Roma, aventi ad oggetto il recupero a tassazione della tassa di soggiorno, ora sul presupposto che i turisti ospitati fossero in numero maggiore rispetto a quelli risultati versare la tassa, ora sul presupposto dell’insussistenza del diritto alla relativa esenzione.

Sullo sfondo, per contestualizzare meglio, va registrata l’attualità del tema, alla luce delle polemiche esistenti tra Roma Capitale e la piattaforma AirBnb, che, a dire dell’Ente impositore, non avrebbe onorato l’obbligo, assunto con apposita convenzione, di raccogliere la tassa di soggiorno e comunicare al Comune i dati delle locazioni.

 

I ricorsi e le decisioni

La maggioranza dei ricorsi proposti dai contribuenti è risultata vincente dinanzi alla Corte di Giustizia di Primo grado di Roma.

Ed invero, senza pretesa di esaustività:

  1. la sentenza n. 11382/2024 ha accolto il ricorso a seguito di presentazione in giudizio dei prospetti mensili delle presenze nella struttura, con dimostrazione contestuale di erroneità dei calcoli operati dall’Ente impositore a sostegno dell’avviso di accertamento;
  2. la sentenza n. 9896/2024 ha ritenuto insufficiente la prova, cui il Comune era onerato, ricavata dalle informazioni rese della Questura ma non sorrette da alcuna documentazione.
  3. le sentenze n. 15740/2024 e n. 15853/2024 hanno ritenuto l’erroneità dei dati forniti dalla Questura a sostegno dell’avviso, osservando, anche in via generale, che i dati messi a disposizione di quest’ultima, vale a dire le cosiddette “schede alloggiati”, le cui risultanze vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate, non tengono conto di alcuni fattori quali, ad esempio, il fatto che gli ospiti con pernotto superiore a 10 giorni, se risultano al sistema informatico “Alloggiatiweb” delle Questure e quindi dell'Agenzia delle Entrate, non risultano in quello cd. Gecos utilizzato dalle strutture ricettive, atteso che i pernotti superiori a tale periodo sono esenti dal contributo di soggiorno. Nel contempo i suddetti dati non considerano il caso frequente che gli ospiti in corso di soggiorno riducono il numero di giorni di permanenza posto che all'arrivo l'ospite indica un periodo presuntivo, che potrebbe tuttavia non coincidere con quello di soggiorno effettivo, il che crea un disallineamento di dati con conseguente inaffidabilità del sistema utilizzato attraverso questi incroci asettici;

Si segnala, però un indirizzo di segno contrario (tra cui, ad esempio, la sentenza in RG 8459/2024) che ha, sotto il versante processuale, ritenuto di rigettare il ricorso vertendosi in tema di esenzione dal tributo e dovendo incombere sul contribuente l’onere della prova del diritto a detto beneficio, riguardante per lo più minori degli anni dieci, portatori di handicap, autisti, accompagnatori turistici e forze di polizia esentati dal versamento dell’imposta. Si segnala anche la sentenza n. 15057/2024 che ha rigettato il ricorso del contribuente sul presupposto della correttezza dei dati contenuti nell’avviso di accertamento.

Vertendosi in tema di richiesta di esenzione, la prova della sussistenza dei presupposti necessari per riconoscerla o della mancanza di detti requisiti non spetta all'ente impositore ma è totalmente a carico della parte ricorrente, la quale deve assolvere al relativo onere fornendo documentazione puntuale e specifica in ordine alla struttura ricettiva per tutto il periodo temporale di cui all'imposizione (posto che il regolamento approvato dall’ente impositore prevede specifici doveri dichiarativi e documentali a carico del gestore e degli ospiti delle strutture di accoglienza per fruire dell’esenzione).

 

In conclusione

In attesa della formazione di un più univoco orientamento giurisprudenziale in secondo grado, resta da stabilire se le incongruenze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli emergenti da altre banche dati sia sufficiente a soddisfare il requisito dell’esistenza di una adeguata motivazione dell’avviso di accertamento o se, invece, per l’esistenza di esenzioni a beneficio di molteplici soggetti (in grado di spiegare il disallineamento delle banche dati) debba essere il contribuente a fornire la prova di eventuali difformità in grado di smentire le contestazioni contenute nell'atto impugnato.

Non deve essere nemmeno sottovalutato che le dichiarazioni contenenti il numero degli ospiti alloggiati presso le strutture ricettive provengono direttamente dai ricorrenti ed eventuali errori o incongruenze nelle comunicazioni, destinate ad alimentare le banche dati utilizzate dall’ente impositore, sono imputabili al solo gestore che può avvedersi – in concreto – dell’esistenza di incongruenze, discrasie o illogicità manifeste da segnalare prontamente ai titolari del trattamento dei dati.

 

 

Orientamenti Giurisprudenziali

Conformi: Comm. I° grado Roma: R.G. n. 11382/2024; R.G. n. 9896/2024; R.G. n.15740/2024 e R.G. n. 15853/2024

Non conformi: Comm. I° grado Roma:  R.G. n. 8459/2024; R.G. n. 15057/2024

Rif. normativi

art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77

Dati sentenza

 

 

 Redattore Fulvio Baldi