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martedì 01 aprile 2025 13:55

CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALMENTE ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI PRODURRE DOCUMENTI IN APPELLO

 

 

 

CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALMENTE ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI PRODURRE DOCUMENTI IN APPELLO

 

 

 

 

Giustizia Tributaria – Processo Tributario – Divieto di nova in appello – Illegittimità costituzionale parziale degli artt. 58, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «[n]on é mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis» limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

La Corte ha, altresì, dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, nella parte in cui prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dall’anzidetto decreto «anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023».

 

 

 

 

La questione

La Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale sul d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia, le quali avevano censurato, in particolare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l’articolo 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis», nonché l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023, nella parte in cui prevede l’applicabilità delle disposizioni recate dall’anzidetto decreto «anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023»

 

La decisione

Nel sancire la illegittimità costituzionale parziale dell’art.58, comma 3, d.lgs. 546/1992, il giudice delle leggi ha osservato che, rispetto al regime di gravame ad istruttoria chiusa del giudizio di appello nell’ambito del processo tributario, il divieto di introdurre nova in appello, temperato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non è giustificato dalle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata.

Pertanto, sostiene la Consulta, escludere il deposito di quei documenti che attengono alla legittimazione processuale e sostanziale altera la parità delle armi e determina una compressione ingiustificata del diritto alla prova quando non è stata possibile la produzione degli stessi in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Nel ritenere, invece, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 330 del 2023, la Corte ha osservato che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.

Orientamenti Giurisprudenziali

Conformi:---

Non conformi:---

Rif. normativi

Art.58, comma 3., d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – Art.4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 330

Dati sentenza

Corte costituzionale, 27 marzo 2025, n. 36

 

 

Redattore  Ida Raiola