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Conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario
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Al giudice ordinario spetta l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.
Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svolto innanzi al giudice tributario - Decreto di liquidazione del compenso al difensore - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni. |
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È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto, emesso da un giudice tributario, di liquidazione del compenso in favore dell’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto diritti soggettivi. |
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Il fatto Il difensore di una parte di un giudizio tributario ammessa al patrocinio a spese dello Stato propone innanzi il Tribunale di Catanzaro opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal giudice tributario. Declinata la giurisdizione e riassunta la controversia innanzi la indicata Corte di giustizia tributaria, quest’ultima solleva conflitto negativo di giurisdizione con istanza di regolamento di ufficio alle Sezioni Unite della Cassazione.
La questione Concerne l’individuazione dell’A.G. munita di giurisdizione sulla causa di opposizione avverso il decreto del giudice tributario di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso Ha ad oggetto un conflitto negativo di giurisdizione sollevato di ufficio ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
La decisione Estendendo la portata di princìpi di diritto enunciati in precedenti arresti relativi a conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, le Sezioni Unite definiscono l’art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (laddove, in tema di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, prevede che “Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”) come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione. Evidenziano (ed in ciò consiste il fulcro della decisione) che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore di una parte beneficiata dal patrocinio a spese dello Stato, ancorché emesso da un giudice speciale quale quello tributario, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario, agendo il difensore opponente a tutela di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale.
In conclusione È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l’opposizione proposta avverso il decreto, emesso da un giudice tributario, di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata nell’interesse di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo tributario. |
Orientamenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass., Sez. II, 01/02/2023, n. 3027. Vedi: Cass., Sez. Un., 17/07/2023, n. 20501. Vedi: Cass., Sez. Un., 26/07/2019, n. 20405. Vedi: Cass., Sez. Un., 23/12/2016, n. 26907. |
Rif. normativi |
d.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 170. d.lgs. 01/09/2011, n. 385, art. 15.
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Dati sentenza |
Cass., Sez. Un., Ord. n. 7924 del 25/03/2025 (Pres. Cirillo – Est. Federici). |
Redattore Raffaele Rossi
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