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martedì 01 aprile 2025 13:26

ECOBONUS: LA COMUNICAZIONE TARDIVA ALL`ENEA NON COMPORTA DECADENZA DAI BENEFICI

 

 

 

ECOBONUS: LA COMUNICAZIONE TARDIVA ALL’ENEA NON COMPORTA DECADENZA DAI BENEFICI

 

In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

 

 

 

 

Il fatto

Un contribuente, per l’anno di imposta 2009, deduce dal reddito dichiarato le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2007 e da ripartirsi in tre annualità, documentate da bolle, fatture e bonifici. In sede di controllo automatico, l’Ufficio finanziario disconosce tuttavia la deduzione, rilevando il mancato invio, nel termine previsto, della comunicazione all'ENEA. Risultato soccombente nei giudizi di merito, il contribuente propone ricorso in cassazione. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso e successivo deposito di memoria illustrativa.

 

La questione

Al vaglio dei giudici di legittimità la questione del se, ai fini della deduzione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, assuma o meno valore la comunicazione all'ENEA effettuata dopo l'inizio delle attività di controllo. In particolare, si tratta di stabilire se mancando l'adempimento formale o, meglio, essendo lo stesso tardivo, il beneficio fiscale possa essere accordato.

 

Il ricorso

Secondo le prospettazioni del ricorrente, la disciplina regolatrice della fattispecie (articolo 1, commi 344 e 349 L. 27 dicembre 2006, n. 296) non prevede la natura decadenziale del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all’ENEA, individuato peraltro solo dal decreto ministeriale, né che la mancata ottemperanza dell'invio condizioni la spettanza del beneficio.

 

La decisione

La Sezione V della Suprema Corte ha affermato che, in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art.4 del D.M. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. La decadenza, viene evidenziato, non è espressamente prevista dalla normativa e non è nemmeno evincibile da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

 

In conclusione

La decisione in commento conferma il revirement interpretativo inaugurato con la sentenza n. 7657 del 21/03/2024 e successivamente confermato con le ordinanze n. 8007 del 26/03/2025 e n. 19309 del 12/07/2024.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto di non condividere le conclusioni, raggiunte in precedenti arresti di legittimità, secondo cui la comunicazione all’ENEA costituisce un preciso onere del contribuente, neppure particolarmente gravoso e anzi ragionevole, necessario per fruire dell’agevolazione, non potendosi invece considerare un inutile onere burocratico (Cass. sez. 6 - 5, ord. 21 novembre 2022, n. 34151); secondo tale differente indirizzo, dunque, la mancata comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla L. n. 296 del 2006, in considerazione del fatto che tale adempimento risulterebbe finalizzato ad evitare possibili frodi, realizzando così "un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato" (Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/05/2024, n. 15178).

Sulla questione, va segnalato, si registrano oscillazione nell’elaborazione giurisprudenziale di merito.

In accoglimento della soluzione interpretativa più restrittiva, si vedano tra le più recenti: Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XIII, Sent. 04/03/2025, n. 1436; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. XVI, Sent., 10/02/2025, n. 425. Nel solco dell’indirizzo degnato dalla pronuncia in commento, invece, Corte di giustizia tributaria di primo grado Toscana Firenze, Sez. III, Sent., 21/03/2023, n. 141.

 

Orientamenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass. civ., Sez. V, Ord., 26/03/2025, n. 8007; sentenza n. 7657 del 21/03/2024 e Ord., 12/07/2024, n. 19309

Non conformi: Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 21/11/2022, n. 34151; Cass. civ., Sez. V, Ord.,) 30/05/2024, n. 15178

Rif. normativi

Artt. 4 D.M. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349 L. 27 dicembre 2006, n. 296

Dati sentenza

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/02/2025) 26/03/2025, n. 8019

 

Redattore: Cons. Molino