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Il fermo amministrativo del rimborso Iva ne interrompe la prescrizione. |
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E’ legittimo il diniego di rimborso di IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, conseguente all'adozione di un provvedimento di “fermo amministrativo” delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d'imposta; tuttavia la comunicazione al creditore del fermo del pagamento del credito – in quanto determinante un impedimento giuridico alla possibilità per il contribuente di mettere in esecuzione il diritto di credito – ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione del credito medesimo, termine che riprende a decorrere solo dal momento in cui il provvedimento sia stato giuridicamente eliminato dalla stessa Amministrazione, anche in via di autotutela, oppure dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato l'insussistenza del credito che l'Amministrazione ha inteso garantire con il provvedimento di fermo.
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Testo |
Il fatto e la vicenda processuale. L’Agenzia delle Entrate negava un rimborso Iva in ragione del provvedimento di cd. “fermo amministrativo” conseguente alla emissione di due successivi avvisi di rettifica parziale; avvisi che però venivano separatamente e vittoriosamente impugnati dal contribuente. All’esito del contenzioso di merito sviluppatosi sul diniego di rimborso, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. In particolare, il giudice d’appello negava l’effetto interruttivo e di prosecuzione del decorso del termine di prescrizione ai due provvedimenti di fermo amministrativo, in quanto determinanti solo un impedimento di fatto operante sul piano non della esigibilità̀ giuridica del credito, ma della sua erogazione concreta, senza paralizzare l'esercizio della azione diretta al rimborso.
La questione Al vaglio dei giudici di legittimità è la questione del se il provvedimento di sospensione del rimborso Iva abbia o meno efficacia interruttiva del termine decennale per sollecitare la restituzione delle somme.
La decisione In tema di rimborso IVA, il provvedimento di cd. fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, imposto in via cautelare discrezionalmente dall’Amministrazione debitrice, costituisce impedimento giuridico alla possibilità di esercitare il diritto di credito, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione del diritto del creditore all'erogazione del credito "fermato”, che riprende a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva dell’esercizio del diritto.
La motivazione. La decisione parte dal ricordare che il provvedimento di sospensione del pagamento in favore del proprio creditore - previsto dall'art. 69, comma 6, del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 come facoltà dell’Amministrazione dello Stato in attesa di provvedimento definitivo allorquando essa debitrice o altra Amministrazione a loro volta abbiano (a qualsiasi titolo) una contrapposta ragione di credito anche se in quel momento ancora illiquida – non è solo espressione del potere di autotutela della P. A. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale, ma costituisce anche una misura di natura cautelare. Ne deriva una duplice conseguenza. In primo luogo, deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, in dipendenza dell'adozione di un provvedimento di cd. fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d'imposta. Secondariamente, siccome la temporaneità della durata del fermo non ha valenza cronologica bensì condizionante (nel senso che il provvedimento dura e produce i suoi effetti se e finché non intervenga un provvedimento definitivo, anche giurisdizionale, di revoca o incameramento delle somme delle quali è stato sospeso il pagamento al privato), è indubbia l’incidenza del fermo sull’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, mediante impugnazione del rifiuto del rimborso stesso. Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dal giudice d’appello, il fermo amministrativo non determina un mero impedimento di fatto all’esercizio del diritto, ma un vero e proprio impedimento giuridico che ha rilevanza ai fini dell’art. 2935 cod. civ. il quale, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale di far valere il diritto a causa di impedimenti di ordine giuridico e non di mero fatto. Il dispiegarsi dell’effetto interruttivo è, inoltre, coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e la necessità di rispettare la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, e i principi di neutralità dell'IVA e di effettività, nel caso in cui l’esercizio del diritto al rimborso sia impedito da un’irragionevole applicazione del termine di prescrizione. |
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Vedi: Corte Cost. n.67/1972; CGUE sentenza del 07/09/2023 n. 639, in causa C-453/22; Cass. civ. n. 7320/2014); Cass. civ. n. 6985/2021; Cass. civ. n. 25893/2017; Cass. civ. n. 9853/2011; Cass. civ., n. 9246/2013. |
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Rif. normativi |
R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 69, comma 6
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib., Sentenza n. 7251 del 11 dicembre 2024, dep.18 marzo 2025 |
Redattore di Pietro Molino